(Pubblicato nel Bollettino ufficiale della regione Trentino-Alto Adige n. 49 del 6 dicembre 2011) IL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA Vista la deliberazione della Giunta provinciale n. 1732 del 14 novembre 2011; Emana il seguente regolamento: Art. 1 Ambito di applicazione 1. Le presenti disposizioni disciplinano la procedura e la frequenza dei vari controlli da eseguirsi sui ponti nel corso della loro vita utile sulle strade statali e provinciali della Provincia di Bolzano, ed integrano le norme vigenti sul collaudo statico dei ponti di nuova costruzione o risanati e sulla loro conservazione, manutenzione e valutazione. 2. Ai fini dell'applicazione delle presenti disposizioni valgono le seguenti definizioni: a) ponte: ogni struttura di scavalco con luce netta tra le spalle o, per forme circolari o archi, con diametro maggiore di 2,00 metri e struttura a sbalzo con aggetto minimo di 1,00 metro. Le strutture di dimensioni inferiori non sono disciplinate da queste disposizioni in quanto sono da considerarsi pertinenze stradali alla stregua di pozzetti e tubi di attraversamento; le relative attivita' di manutenzione e controllo rientrano tra le normali attivita' espletate nell'esercizio della rete stradale. b) ponte esistente: un ponte gia' in esercizio; per i ponti in corso di progettazione o di esecuzione si rimanda alle specifiche norme vigenti in materia.