(Pubblicato nel  Bollettino  ufficiale  della  regione  Trentino-Alto
                  Adige n. 49 del 6 dicembre 2011) 
 
 
                    IL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA 
 
    Vista la deliberazione della Giunta provinciale n.  1732  del  14
novembre 2011; 
 
                                Emana 
 
 
                      il seguente regolamento: 
 
                               Art. 1 
 
                       Ambito di applicazione 
 
    1. Le  presenti  disposizioni  disciplinano  la  procedura  e  la
frequenza dei vari controlli da eseguirsi sui ponti nel  corso  della
loro vita utile sulle strade statali e provinciali della Provincia di
Bolzano, ed integrano le norme vigenti sul collaudo statico dei ponti
di  nuova  costruzione  o  risanati  e  sulla   loro   conservazione,
manutenzione e valutazione. 
    2. Ai fini dell'applicazione delle presenti disposizioni  valgono
le seguenti definizioni: 
      a) ponte: ogni struttura di scavalco  con  luce  netta  tra  le
spalle o, per forme circolari o archi, con diametro maggiore di  2,00
metri e struttura a sbalzo con  aggetto  minimo  di  1,00  metro.  Le
strutture di dimensioni inferiori non  sono  disciplinate  da  queste
disposizioni in quanto sono da considerarsi pertinenze stradali  alla
stregua di pozzetti e tubi di attraversamento; le relative  attivita'
di manutenzione  e  controllo  rientrano  tra  le  normali  attivita'
espletate nell'esercizio della rete stradale. 
      b) ponte esistente: un ponte gia' in esercizio; per i ponti  in
corso di progettazione o di esecuzione  si  rimanda  alle  specifiche
norme vigenti in materia.